L’individuazione del soggetto passivo ICI per l’immobile conferito in TRUST
In relazione ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI anno 2009, emesso dal Comune di Bassano del Grappa, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il gravame ricalcolando la misura delle sanzioni, ma rigettava il difetto di legittimazione eccepito dalla contribuente la quale sosteneva che i beni oggetto dell’imposizione non fossero più in suo possesso in quanto trasferiti in proprietà ad un TRUST. La CTR respingeva l’appello ed avverso la sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione. La contribuente, illustrando il motivo del ricorso, sostiene che nell’istituto del TRUST i beni conferiti restano separati dal patrimonio personale del RUSTEE e lamenta che se fosse individuata come soggetto passivo ICI verrebbe meno l’effetto segregativo tipico del TRUST. La Suprema Corte, con la sentenza della SEZ. V CIVILE, n. 16550/2029, ha rilevato che il giudice di appello, sulla base della trascrizione nei registri immobiliari e nel catasto, ha qualificato il TRUST come negozio traslativo in cui avviene il trasferimento del bene dal disponente al TRUSTEE, il quale ne diviene proprietario, con il dovere di amministrarlo e gestirlo, secondo il sistema delineato dall’art. 2 della Legge n. 364/1969, di recepimento della Convenzione dell’Aja del primo luglio 1985. Ciò premesso, la Corte ha sostenuto che, data la […]
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