Le disposizioni sulle LOCAZIONI BREVI  nel ” decreto crescita “ incidono anche sull’imposta di soggiorno


L’articolo 13-quater del DECRETO CRESCITA( D.L. n. 34/2019 convertito con la Legge n. 58/2019) reca disposizioni i materia di LOCAZIONI BREVI ED ATTIVITA’ RICETTIVE, destinate a ripercuotersi sull’IMPOSTA DI GOGGIORNO. Per LOCAZIONI BREVI si intendono i CONTRATTI DI LOCAZIONE di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni. Il comma 1 dell’art. 13-quater è destinato ad evitare i rischi di evasione/elusione in materia di IRPEF, in quanto stabilisce che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, qualora provvedano alla riscossione  dei canoni di locazioni brevi per conto dei beneficiari degli immobili in questione, sono SOLIDALMENTE RESPONSABILI quali sostituti di imposta della RITENUTA DI ACCNTO DEL 21 PER CENTO su tali somme. Il comma 2 prevede che i DATI  sulle presenze nelle strutture ricettive acquisiti dal Ministero dell’Interno ai sensi del TULPS n. 773/1931siano messi a disposizione in forma anonima ed aggregata dell’Agenzia delle Entrate ai fini del controllo degli adempimenti fiscali, e l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, è obbligata a consentire l’accesso a tali DATI ai Comuni che hanno istituito l’IMPOSTA DI SOGGIORNO e del Comune di Roma per il CONTRIBUTO DI SOGGIORNO. Per effetto del comma 3, il MEF, di concerto con il Ministero Interno e, […]

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20 giugno 2017


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