Il trattamento IMU per gli immobili delle aziende che gestiscono l’edilizia residenziale pubblica


La Corte di Cassazione  – con la sentenza n. 20135/2019 della Sezione V Civile – ha stabilito che l’esenzione dall’IMU ex art. 7, c. 1, del decr. legisl. n. 504/1992, può essere applicata nei confronti degli immobili gestiti dalle aziende per l’edilizia residenziale pubblica, solo nel caso di destinazione esclusiva alle attività peculiari delle aziende stesse e non siano produttivi di reddito. La questione è stata sollevata dall’ALER  (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale)con l’impugnativa dei un AVVISO DI ACCERTAMENTO emesso dal Comune di Rozzano, accolta dalla CTP di Milano, reiezione dell’appello da parte della CTR Lombardia e successivo ricorso per Cassazione. Infondato ad avviso della Corte il primo motivo circa la mancata indicazione nell’atto impugnato della 9nagibiliià/inabitabilità di ogni  singola unità immobiliare. Sul punto il Collegio ha osservato che “in tema di ICI l’obbligo di motivazione dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente, come nel caso di specie, sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l ”an” ed il “quantum” dell’imposta, lasciando al giudice la decisione delle questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. Nel ricorso […]

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20 giugno 2017


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