L’applicazione dell’aliquota ICI del nove per mille è legittima se l’immobile risulta non locato per almeno due anni


La Commissione Tributaria Provinciale di Massa aveva respinto il ricorso di un contribuente avverso due ACCERTAMENTI ICI ANNI 2007 e 2008, con il quale il Comune di Massa aveva applicato l’aliquota base maggiorata del 2 per mille, trattandosi di immobile nel quale il contribuente non aveva la residenza, e la CTR della Toscana respingeva l’appello, per cui veniva proposto ricorso per Cassazione. Il Comune aveva resistito nei giudizi di primo e secondo grado sostenendo di avere correttamente applicato l’imposta maggiorata a decorrere dalla data in cui il contribuente aveva modificato la propria residenza, cioè dal 20 marzo 2007. Il contribuente sin dal primo grado di giudizio aveva sostenuto l’errata applicazione del nove per mille per gli anni 2007 e 2008 dal momento che egli aveva mantenuto la residenza fino 20/3/2007 e, di conseguenza, per effetto delle norme di riferimento, la maggiora<ione in questione non poteva trovare applicazione prima del decorso di due anni da tale data. Ad avviso della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.23052 del 2019, la decisione della CTR Toscana contrasta sia con la lettera che con la ratio della normativa, tenendo presente che unica condizione prevista dall’art. 2, c. 4, del decr. legisl. n. 431/1998 è che […]

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