Nel processo tributario il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dalla data di ricezione del plico
La CTR della Calabria aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avendo il ricorrente omesso di depositare la ricevuta di spedizione a mezzo del servizio postale dell’atto di appello secondo la prescrizione dell’art. 22, c. 1, del decr. legisl. n. 546/1992, e la sentenza è stata impugnata per la cassazione. La Corte di Cassazione –Sez. VI Civile – con l’Ordinanza n. 22406/2019 ha ribadito, in conformità con la sentenza delle SS.UU. n. 13453/2017, il principio secondo cui nel processo tributario non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso (o dell’appello) il fatto che il ricorrente (o l’appellante) al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con la stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; in loro mancanza, invece, la non idoneità della mera scritturazione manuale della data di spedizione sull’avviso di ricevimento, può essere superata unicamente se la ricezione del plico sia […]
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