Di nuovo alle Sezioni Unite della Cassazione la richiesta di pronuncia sulla natura della “tariffa corrispettivo” per i rifiuti
Una storia infinita quella della “tariffa corrispettivo” e della sua natura giuridica. La III Sezione Civile della Cassazione, con l’Ordinanza n. 23949 pubblicata il 25 settembre 2019, ha deciso di rinviare alle SS.UU. la risoluzione della questione di massima relativa alla qualificazione della “Tariffa”. Il Supremo Collegio, con la citata copiosa pronuncia, ha proceduto ad una disamina del quadro normativo e della giurisprudenza formatasi nel tempo sulle problematiche in questione. Il panorama legislativo, a partire dalla disciplina della TARSU di cui al Capo III del decr. legisl. n. 507/1993,, ha visto nell’ultimo ventennio l’introduzione della Tariffa (c.d. TIA 1) per effetto dell’art. 49 del DECRETO RONCHI (n. 22/1997), sostituita dalla TIA2 ( tariffa integrata ambientale ) disciplinata dall’art. 238 del decr. legisl. m. 152/2006, poi la TARES ( D.L. n. 201/2011), ed infine la TARI di cui alla Legge n. 147/2013, tutto condito da una serie di rinvii circa l’applicazione delle varie norme. L’art. 1 della Legge n. 157/2013, istitutiva della TARI (Tassa Rifiuti), a decorrere dal primo gennaio 2014, ha consentito ai Comuni di applicare, in alternativa alla TARI classica, una TARIFFA CORRISPETTIVO (denominata anche TARIP O TARIFFA PUNTUALE) laddove sia operativo un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti. […]
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