La servitù di uso pubblico gravante sull’immobile non esenta dal pagamento dell’ICI
Il Comune di CURNO ha impugnato dinanzi alla Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per violazione dell’art. 3, c. 1, del decr. legisl. n. 504/1992, in relazione al silenzio rifiuto opposto dal Comune stesso circa l’istanza di rimborso ICI versata dal contribuente dal 2006 al 2009 per alcuni manufatti gravati da servitù di uso pubblico, con ricorso del contribuente dichiarato inammissibile dalla CTP di Bergamo ed appello accolto dalla CTR. In via preiiminare, la Corte, con la sentenza n. 24264/2019, ha ritenuto inammissibile l’eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente in relazione ad una decisione della stessa Corte che aveva respinto il ricorso del Comune riguardante lo stesso complesso immobiliare di cui al giudizio in questione. Il Supremo Collegio ha affermato, infatti, che, affinchè il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi in altro giudizio instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in corso vi sia, oltre che identità di parti e di PETITUM, anche di CAUSA PETENDI, per la cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte, bensì l’insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice la corretta identificazione […]
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