DALLA TIA 2 ALLA NUOVA TARIP. LE RAGIONI DEL NUOVO RINVIO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE


La ragionevole produzione di rifiuti non è l’effettiva. Possiamo riassumere così il ragionamento della Corte di Cassazione contenuta nell’ordinanza 23949/2019 di rinvio alle sezioni unite della questione relativa alla natura giuridica non solo della TIA 2, ma anche della nuova TARIP. Analitica la ricostruzione giurisprudenziale condotta dalla Corte in ordine alle diverse pronunce che si sono susseguite negli ultimi anni sulla denominazione di tariffa, ove il filo conduttore della natura giuridica tributaria trova perno in due aspetti fondamentali, costituiti dalla presunzione di produzione conseguente alla mera occupazione di locali idonei all’uso e dal finanziamento dei cosiddetti rifiuti esterni provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche. Fondare la natura corrispettiva di un prelievo sul dato letterale del testo normativo che qualifica come corrispettiva la TIA 2 piuttosto che la TARIP, appare insufficiente e contrario all’orientamento costante della giurisprudenza della Consulta secondo cui, ai fini della qualificazione di una entrata, il nomen iuris non è decisivo. Con specifico riguardo alla TIA 2, la disciplina normativa non attribuisce alcun sostanziale rilievo alla volontà delle parti: il servizio deve essere obbligatoriamente istituito dal comune e le parti non possono sottrarsi. Anche in tal caso il costo del servizio copre lo spazzamento delle strade […]

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20 giugno 2017


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