Il privilegio ex art. 2752 cod. civ. assiste anche i crediti derivanti da omesso versamento della tassa automobilistica
Con due pronunce su ricorsi della Regione Veneto, la Corte di Cassazione ha affermato che va riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2752 del codice civile per l’omesso versamento della tassa automobilistica. Il Tribunale di Vicenza aveva ritenuto che la classificazione del credito, riguardante un tributo disciplinato dalla finanza locale, non consentisse una interpretazione estensiva della norma civilistica, di natura tassativa. Le due Ordinanze della VI Sezione Civile, nn. 24836 e 24837 del 4 ottobre 2019, recependo la consolidata giurisprudenza della stessa Corte, hanno ribadito che il terzo comma dell’art. 2752 c.c. il quale stabilisce che hanno lo stesso privilegio i cediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previste dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, è volto ad assicurare agli enti in questione la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali e l’espressione “legge per la finanza locale” non va riferita a una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione: ne consegue che il privilegio in questione assiste, per esempio, il credito per la tassa automobilistica provinciale istituita con la legge n. 10/1998 […]
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