La tariffa ridotta per la pubblicità sui carrelli della spesa solo se reclamizzano tutti lo stesso prodotto
La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente a pronunciarsi sulle modalità di applicazione dell’imposta comunale (ICP) alle scritte pubblicitarie apposte sui carrelli della spesa presso i supermercati o centri commerciali, in relazione al ricorso proposto dalla società concessionaria che aveva notificato un AVVISO DI ACCERTAMENTO del Comune di PORTO SAN GIORGIO, impugnato da parte della contribuente. La CTR delle Marche, riformando la decisione della CTP, aveva ritenuto che dovesse trovare applicazione l’art. 7, c. 5, del decr. legisl. n. 507/1993 in quanto trattavasi di mezzi pubblicitari riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, ed avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione. In primo luogo, la Suprema Corte con l’Ordinanza n. 23240/2019 della V Sezione Civile, ha considerato infondata l’eccezione di inammissibilità sulla tardività della costituzione della società concessionaria nel giudizio di appello ed ha richiamato la pronuncia della stessa Corte ( n.14638/2019) secondo la quale detta tardività determina solo la decadenza della facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse, mentre nella specie, la parte contribuente non ha indicato esattamente quando la società concessionaria si sia costituita in rapporto alla data di inoltro della comunicazione d’udienza e neppure ha censurato lo svolgimento di attività processuali […]
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