La variazione catastale non spiega effetto retroattivo neanche se scaturisce da un errore del contribuente
La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale la variazione catastale non può valere che per il futuro, non essendovi alcuna previsione legislativa di retroattività- La recente pronuncia trae origine dal diniego di rimborso ICI per l’anno 2009 del Comune di FONDI, impugnata dal contribuente il quale aveva dedotto che gli immobili di sua proprietà (nell’area ove insiste un mercato ortofrutticolo) erano stati classificati nella categoria D/8 per un errore del tecnico incaricato che aveva chiesto il classamento nella suddetta categoria, malgrado l’opera fosse stata dichiarata di pubblica utilità fin dal 1993 con decreto del Presidente della Regione Lazio e l’errore fosse stato emendato dalla società, che nel 2012 ha presentato denuncia di variazione tramite procedura DOCFA, con il passaggio alla categoria E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, esente ICI),, classificazione formalizzata nel dicembre 2013, che secondo la contribuente avrebbe dovuto trovare applicazione anche per gli anni 2008 e 2009, atteso che l’esenzione ICI vale non solo per gli immobili “classificati” come E/3 ma anche per quelli così “classificabili” e nella fattispecie l’immobile era fin dall’inizio così classificabile, stante la destinazione a pubblica utilità. La Suprema Corte – Sez, V Civile – con la sentenza […]
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