Chiesto il rinvio alle Sezioni Unite della Cassazione della questione di edificabilità delle aree inserite nei Piani Regionali


Una società edilizia ha impugnato l’AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2005 del Comune di Roma (ora Roma Capitale) relativo ad alcune aree ritenute edificabili sebbene inserite nel parco regionale dell’Appia Antica con la Legge Reg. n. 14/2002, gravame accolto dalla CTP, mentre la CTR accoglieva l’appello del Comune, per cui ne è seguito ricorso per Cassazione da parte della società intimata. La CTR pur riconoscendo che le aree in questione risultano inserite nel perimetro sottoposto a vincoli  di inedificabilità assoluta aveva rilevato che il Comune ha stabilito di assoggettarle a volumetrie  da realizzare con il procedimento della “PEREQUAZIONE URBANISTICA” e, pertanto, da considerare edificabili. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26016/2019 della V Sezione Civile, ha rilevato la mancanza di precedenti di legittimità che affrontassero  la specifica questione attinente alla c.d. COMPENSAZIONE URBANISTICA” mentre alcune pronunce, anche recenti, hanno riconosciuto profili similari a quelli della c.d. “URBANISTICA PEREQUATIVA”, per cui: “è da ritenere assoggettato ad ICI il terreno inserito nell’ambito di una perequazione urbanistica, per effetto della quale viene attribuito un valore edificatorio uniforme a tutte le proprietà destinate alla trasformazione di uno o più ambiti del territorio comunale, a prescindere dalla effettiva localizzazione dei diritti edificatori, trasferibili e negoziabili […]

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