L’autotutela sulle cartelle di pagamento e sulle ingiunzioni: il silenzio significativo a 220 giorni


Inquadramento dell’istituto Con la legge 228/2012 è stata introdotta una forma di tutela del debitore destinatario di atti della riscossione coattiva che possono rivelarsi infondati e che è in grado di agire automaticamente per il solo fatto di essere stata presentata. Con le successive modifiche introdotte dal d lgs 159/2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, l’effetto previsto inizialmente dal legislatore della sospensione della riscossione, viene neutralizzato per centrare l’attenzione sul silenzio significativo. L’elemento di assoluta novità sono le conseguenze dovute al silenzio dell’ente creditore che ha iscritto il carico in coattivo: la partita è annullata di diritto e il concessionario è automaticamente discaricato. Il corpo di norme che ne detta la disciplina si trova in un gruppo di commi contenuti nell’articolo 1 della legge 228/2012, oggetto di importanti modifiche ad opera del d lgs 159/2015.   A delineare la fattispecie è il comma 537 che resta confermato nella versione iniziale, pur con le attenuazioni che derivano dal comma 539 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società’ incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla […]

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