Legittima per il Comune la costituzione di un’azienda speciale per il servizio rifiuti in luogo di una partecipata dichiarata fallita


I Comuni possono costituire un ente strumentale, nella specie, un’azienda speciale ex art. 114 del TUEL per la gestione, in house, dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale senza per ciò violare l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di società partecipate), che pone il divieto di assumere e/o mantenere l’organizzazione e la gestione del servizio attraverso Enti partecipati in caso di fallimento della società controllata precedentemente gestore del servizio. Quanto precede, fermi ovviamente restando gli adempimenti in materia di congruità economica (ex art. 192, comma 2, D.Lgs. 50/2016). Il caso esaminato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n.5444/2019 della Sez. V in commento, riguardava un Comune che, dopo la dichiarazione di fallimento della società partecipata a cui era affidato il servizio di gestone di raccolta e smaltimento rifiuti, dopo aver indetto una gara a evidenza pubblica, poi annullata in autotutela a seguito del parere negativo dell’ANAC, procedeva per la costituzione di un’Azienda speciale cui affidare il servizio. Nella specie, il quesito giuridico era, se, fermo restando il divieto della costituzione di nuova società (acquisizione o mantenimento in società), la P.A. controllante potesse gestire il servizio pubblico già affidato alla società […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »