Le griglie e le intercapedini ubicate lungo il perimetro del fabbricato pagano il Cosap
Interessante recente sentenza della Corte di Cassazione relativa ad una controversia insorta a seguito di un AVVISO DI PAGAMENTO emesso dal Comune di Roma (ora Roma Capitale) avente ad oggetto il COSAP 2011 richiesto per l’occupazione con GRIGLIE E INTERCAPEDINI, realizzate lungo il perimetro di un fabbricato in sede di edificazione dello stesso su area privata ed a seguito di licenza edilizia. Il giudice di pace, dinanzi al quale era stata eccepita la mancanza del presupposto impositivo, aveva declinato la propria competenza rinviando l’opposizione al Tribunale, che l’aveva accolta, mentre la Corte d’Appello rigettava il gravame, per cui il contribuente proponeva ricorso per Cassazione. La censura della sentenza impugnata si basa essenzialmente sulla pretesa erronea affermazione della stessa che, nel considerare il COSAP quale corrispettivo di una concessione, ha ritenuto irrilevante la sussistenza di un titolo concessorio, nonché per avere negato che l’onere della prova di una servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge gravi sul Comune, ed inoltre per avere omesso di considerare che l’eventuale utilizzazione particolare della superficie deve comportare una effettiva sottrazione all’uso pubblico. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26290/2019 della Sez. III, ha ribadito il principio affermato in una recente […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza