L’occupazione del soprassuolo comunale con impedimento all’uso collettivo è soggetta alla tosap


L’intimazione del Comune di Fabriano per il  pagamento di due rate della TOSAP per l’anno 2005 veniva impugnata dinanzi alla CTP che la rigettava, mentre la CTR di Ancona affermava l’illegittimità dell’accertamento e respingeva  la domanda di rimborso della tassa versata per l’anno 2003. La Corte di Cassazione interveniva sul ricorso proposto dal Comune avverso la sentenza della CTR fondato sil motivo di censura fondato sul rilievo della equiparazione del “camminamento” che collega due abitazioni di proprietà del contribuente e sovrastante lo spazio viario ai balconi ed alle verande, come tali escluse dalla tassazione in quanto strutture aggettanti,  ai sensi dell’art. 38 del  decr. legisl. n.507/1993. La Suprema Corte, con la sentenza n. 28339/2019, della V Sez. Civile, pubblicata in data 5 novembre 2019, ha affermato che il presupposto del citato art. 38 e dell’art. 39 dello stesso decreto, è costituito dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti una effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, per cui, ai fini della tosap rileva il fatto in sé della predetta occupazione, indipendentemente dalla esistenza o meno di una concessione od autorizzazione. […]

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