L’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello fatti valere nell’avvio del giudizio rende nulla la sentenza


Su alcune cartelle di pagamento relative all’IMU per gli anni 2009/2011 del COMUNE DI LACCO AMENO, la Corte di Cassazione + stata chiamata a giudicare sul ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l’appello del Comune in riforma della decisione di primo grado. Il contribuente con il primo motivo censura la CTR per omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza della notifica delle cartelle a mezzo pec in quanto prive della firma digitale. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 27374/2029, della Sez. VI Civile, pubblicata il 24/10/2019, ha giudicato rilevate ed accoglibile il il motivo opposto dal contribuente, richiamando varie pronunce dello stesso Organo le quali hanno sostenuto che: “l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., che deve essere fatta valere esclusivamente  ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché in maniera specifica dell’atto di appello.  Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza”. Dal momento che dalla lettura della sentenza […]

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