Criticità della Tariffa Puntuale per il Servizio Rifiuti


A prescindere dai metodi di quantificazione (peso, volume, svuotamento) che pure presentano discrasie rispetto ad un sistema puramente sinallagmatico (ad esempio sulla qualità dei rifiuti conferiti, sulla esatta quantificazione delle quantità, ecc.) la Tariffa Puntuale presenta talune criticità legate a vari aspetti dell’Ordinamento in cui si deve inquadrare questa entrata. Ovviamente parleremo de jure condito e, per quanto possibile, del quadro che emerge dal testo proposto con l’art. 96 del d.D.L. A.S. n. 1586 (per brevità Finanziaria 2020) come predisposto dal governo e come conosciuto al momento in cui questo intervento viene scritto, cioè la fine di novembre del 2019. Titolarità Appare indubbio a chi scrive che, a prescindere dalla natura della entrata, la titolarità sia comunque dei Comuni[[1]]. Questo è chiaro sin dalla lettera della Legge: «i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI» (Art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013) In claris non fit interpretatio, il Legislatore conferisce al singolo comune la decisione di adottare una tariffa avente natura corrispettiva […]

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