Il carattere stagionale dell’attività ai fini TARSU non può derivare solo da una prassi locale
Ai fini dell’applicazione della TARSU, il carattere stagionale dell’attività commerciale non può trovare origine nella prassi locale ma deve rispondere a criteri obiettivi e ad idonea documentazione. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31460/2019, della V Sezione Civile, pubblicata il 3/12/2019. La vertenza è insorta in relazione ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU 2007 del Comune di BARANO D’ISCHIA, impugnato dal titolare di un esercizio Bar Ristorante e Stabilimento balneare dinanzi alla CTP di Napoli ed in appello dinanzi alla CTR da parte del Comune. Nel ricorso per Cassazione l’Ente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e67 del decr. legislat. n. 507/1993 per avere riconosciuto il carattere stagionale sul presupposto di una prassi locale , nonché per avere la CTR sostituito illegittimamente il Comune nello stabilire l’entità della riduzione in assenza di una delibera regolamentare. Il Supremo Collegio ha ricordato che l’art. 62,, c.2, prevede la facoltà per i Comuni di ridurre la tariffa fino ad un terzo per le aree scoperte, adibite ad uso stagionale o non continuativo, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi ponendo a carico del contribuente l’onere di formale denuncia. Nel caso di specie, ad […]
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