La natura ordinatoria del termine di presentazione dell’istanza per la sospensione del processo in caso di adesione alla definizione agevolata


In esito al ricorso prodotto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR del Molise che aveva respinto l’appello relativo all’impugnativa presso la CTP di un ACCERTAMENTO tributario per l’anno 2000, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di adesione alla definizione agevolata  delle liti pendenti, il deposito della istanza di sospensione presentata in via telematica dopo la data del 10 giugno 2019 non pregiudica la possibilità di sospensione del giudizio. Con l’Ordinanza n. 31126/2019 della V Sezione Civile, il Supremo Collegio ha affermato che per costante giurisprudenza della stessa Sezione la mera circostanza della presentazione della suddetta istanza oltre il termine non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto della sospensione, mentre la VI Sezione , in data recente, si è discostata da tale indirizzo affermando, al contrario, che la copia della domanda e del versamento deve essere depositata avanti l’autorità giudiziaria presso la quale pende il processo entro il termine perentorio del 10 giugno 2019. La Corte ha ritenuto che costituisce principio generale, derivante da quello di legalità, che i termini stabiliti dalla legge sono di regola ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori o colleghi esplicitamente al loro decorso un effetto decadenziale o […]

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