L’imposta di sbarco, alternativa all’imposta di soggiorno, trova applicazione dal primo gennaio dell’anno successivo alla approvazione del  Regolamento


Una società di navigazione ha impugnato, con esito parzialmente  favorevole, dinanzi alla CTP di Foggia  l’AVVISO DI ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA DI SBARCO relativo ai mesi di luglio/agosto dell’anno 2012, ottenendo una riduzione del tributo e l’esclusione delle sanzioni. La CTR della Puglia accoglieva l’appello della società ed il Comune di ISOLE TREMITI ricorreva per Cassazione sostenendo l’erroneità della sentenza che ha ritenuto applicabile l’imposta dal primo gennaio dell’anno successivo all’approvazione del Regolamento istitutivo del tribto, trascurando la comunicazione al MEF del Regolamento e la pubblicazione sul sito on line del Ministero, nonché per non essersi pronunciata in ordine alla qualità di soggetto passivo dell’imposta della società esercente il servizio di collegamento di linea per le Isole Tremiti. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 31800/2019 della V SEZIONE, pubblicata in data 5/12/2019, ha ricordato  che l’IMPOSTA DI SBARCO trae origine dall’art. 4, comma 2 bis, della Legge n. 44/2012, che ne ha previsto la istituzione in luogo dell’imposta di soggiorno nei Comuni che hanno sede nelle isole minori e nei Comuni nel cui territorio insistono isole minori, riscuotibile unitamente al presso del biglietto da parte delle compagnie di navigazione  in qualità di responsabili del pagamento, con diritto di  rivalsa sui soggetti […]

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