Al giudice ordinario la competenza in materia di prescrizione dei crediti tributari maturata dopo la notifica della cartella di pagamento


Decidendo sul ricorso proposto dall’Agente della Riscossione avverso il decreto del Tribunale di Palermo riguardante l’ammissione al passivo del fallimento di alcuni crediti prescritti, le SEZIONI UNITE DELLA  CASSAZIONE sono intervenute a dirimere la questione di giurisdizione posta dalla Prima Sezione Civile della Corte stessa. Il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del decr.legisl. n. 546/1992 per avere il Tribunale dichiarato la parziale estinzione dei crediti fatti valere per l’avvenuto decorso del termine prescrizionale pur essendo privo di giurisdizione in materia, trattandosi di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Le SS.UU., con  la sentenza n. 34447/2019, pubblicata il 24 dicembre 2019, hanno affermato di non poter dare continuità all’orientamento della Corte secondo cui qualora, in sede di ammissione al passivo fallimentare il curatore eccepisca la prescrizione del credito tributaria maturata successivamente alla notifica della cartella, la giurisdizione della relativa controversia spetti al giudice tributario, con la conseguenza che il giudice delegato deve ammettere il credito in oggetto con riserva, anche in assenza di una richiesta di parte in tal senso in quanto la competenza del giudice tributario si estende “a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie” […]

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