L’annullamento dell’ingiunzione per il pagamento della tassa automobilistica regionale di valore inferiore a mille euro  


In esito ad una opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento della tassa automobilistica dell’anno 2005, , la CTP de l’Aquila  la rigettava e la CTR respingeva l’appello ritenendo infondata l’eccezione di mancata notificazione dell’avviso dal momento che dalla documentazione prodotta dalla Regione emergeva che l’atto era stato notificato a mezzo del servizio postale con lettera consegnata alla posta e ritirata dal destinatario nei successivi sette giorni il 22/12/2008, quindi entro il termine di prescrizione triennale  del 31/12/2008, nella considerazione anche che il suddetto termine di prescrizione era stato interrotto con la citata notifica, per cui non risultava ancora scaduto l’ulteriore triennio alla data del 13/2/2012, dovendosi tenere conto anche  del periodo di sospensione decorrente dal 6/4/2009 al 31/12/2009 previsto per gli eventi sismici che avevano colpito la Regione Abruzzo. Nel ricorso per Cassazione il contribuente deduceva la insufficiente e contraddittoria motivazione della CTR per non avere la stessa rilevato che, nonostante il piego non fosse stato consegnato personalmente al destinatario ma ad un suo delegato, la concessionaria della riscossione non aveva prodotto  in giudizio l’avviso di ricevimento della seconda raccomandata inviata ai sensi dell’art. 7 della Legge n.  890/1982, con la conseguenza che alla notifica del verbale di accertamento non si […]

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