Ai fini della relativa imposta, è valida la prova della pubblicità fornita con fotografie ricavate da Internet
In relazione ad un ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITÀ del Comune di PINETO per gli anni 2009/2014, la CTP respingeva il ricorso del contribuente e la CTR Abruzzo confermava la decisione di primo grado. Nel ricorso per Cassazione il contribuente ha lamentato che erroneamente la CTR ha ritenuto sufficiente la prova dello stanziamento del veicolo recante mezzi pubblicitari sulla base di una SCHEDA DI RILEVAMENTO tramite Google, attribuendo validità ad un ACCERTAMENTO effettuato da persona fisica estranea all’organigramma del Comune e ad un FILE scaricato da INTERNET, privo di qualsiasi affidabilità- La SEZIONE VI CIVILE della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 308/2020, pubblicata il 10 gennaio 2020, ha ritenuto inammissibile ed infondato il motivo di ricorso, in primis perché nella sentenza CTR non viene dato atto della circostanza che l’accertamento fosse effettuato da persona estranea all’Amm.ne ed il ricorrente avrebbe dovuto riportare negli scritti difensivi la parte con cui aveva sollevato tale contestazione. Circa l’efficacia probatoria delle foto tratte da Internet, il Supremo Collegio ha osservato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la FOTOGRAFIA costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose ed ai luoghi rappresentati, per cui chi voglia inficiarne l’efficacia non può limitarsi a contestare […]
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