Nella concessione a privati dell’area comunale destinata al parcheggio la tosap non grava sul gestore


La società concessionaria ex art. 53 del decr. legisl. n. 446/1997 dell’accertamento e riscossione dei tributi nel Comune di Aversa ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Campania che aveva accolto l’appello del gestore del parcheggio, ritenendo non dovuta la tosap relativa all’area pubblica destinata alla sosta a pagamento degli autoveicoli. La Corte di Cassazione – Sez. V Civile – con l’ordinanza n. 613/2020, pubblicata il 15 gennaio 2020, si è uniformata all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, il presupposto impositivo della tosap è costituito, ai sensi degli articoli 38 e 39 del decr. legisl. n. 507/1993, dalle occupazioni di qualsiasi natura, di spazi ed aree appartenenti al demanio comunale, sottratte all’uso pubblico e, nel caso di specie, doversi verificare in concreto se alla società sia attribuito solo il mero incarico di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, non potendosi in tal caso ravvisare una occupazione temporanea da parte della ditta concessionaria, restando di fatto l’area nella disponibilità del Comune. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che la CTR ha accertato con valutazione di fatto incensurabile che dalle clausole contrattuali emergeva che l’attività dell’impresa era volta unicamente […]

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