Il riclassamento catastale deve attenersi esclusivamente ai criteri previsti nella procedura prescelta
Nel corso del procedimento di revisione catastale il Comune non può invocare l’applicazione di criteri, condizioni e fattori diversi da quelli della procedura intrapresa. E’ quanto deciso dalla Sez. V Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28584/2019 in esito al ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTR Roma che aveva confermato la decisione di primo grado relativa ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO emesso dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di una revisione generale promossa ex art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004 delle zone censuarie e delle tariffe di estimo delle unità immobiliari site in microzone del Centro Storico. Il Supremo Collegio ha ricordato che il nostro ordinamento catastale prevede le tre seguenti ipotesi di revisione del classamento su iniziativa dell’amministrazione comunale: la prima è quella dell’art. 3, comma 58, Legge n. 662/1996, secondo cui il Comune può chiedere l’intervento dell’Agenzia delle Entrate per ottenere la revisione del classamenio di un immobile, sia quando il classamento stesso non risulti aggiornato sia quando esso risulti palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche; la seconda è quella prevista dall’art. 1, comma 336, della Legge n. 311/2004, e riguarda il classamento di immobili non dichiarati ovvero […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza