Non è censurabile il potere discrezionale del Comune che applica la maggiorazione della tarsu a tutti i locali ed aree dell’esercizio alberghiero


Il Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva rigettato l’appello contro la decisione della CTP di Foggia la quale riteneva non dovuta la maggiorazione TARSU per l’esercizio alberghiero, dovendosi equiparare i locali e le aree destinati alle camere a quelli ad uso abitativo. La Corte di Cassazione, con l’0rdinanza n. 569/2020 della V Sezione Civile, ha ritenuto di attenersi al già consolidato principio secondo cui, in tema di TARSU è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime, in quanto la maggiore capacità produttiva di un albergo rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal decr. legisl. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo alla applicazione di speciali riduzioni di imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore. Ne consegue, ad avviso della Suprema […]

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