Per gli avvisi di accertamento tributari esclusa l’applicabilità del principio della scissione della notifica (c.d. doppio binario)
Con una decisione depositata il 10 gennaio 2020, la CTR d’Abruzzo conferma il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24822 del 9.12.2015, ovvero che, in tema di notifica di atti sostanziali o di atti non aventi natura processuale NON vige il principio del c.d. “doppio binario” (Corte Cost. n. 477/2002; Cass. Civ. sentenze n. 26053/2011 e n. 23501/2011) di cui all’art. 149 comma 3 c.p.c. – “la notifica si perfeziona e per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e per il destinatario, dal momento in cui lo stesso alla legale conoscenza dell’atto” ed all’art. 60 comma 6 del D.P.R. 600/1973 – “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione” -. Pertanto, in materia di atti autoritativi amministrativi quali ad es. gli avvisi di accertamenti tributari, non rivestendo i medesimi la natura di atti processuali bensì di atti sostanziali (vedasi sul punto la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n. 19854 del 5.10.2004) di natura recettizia, e non potendo pertanto in tal caso invocarsi il suddetto principio del doppio binario, la loro notifica potrà dirsi perfezionata solo dal momento in cui il destinatario/contribuente avrà la […]
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