La natura giuridica dei contributi dei Consorzi di Bonifica


I contributi consortili: tributi o corrispettivi/contributi di un servizio? L’art. 21 del R.D. 13/2/1933, n. 215, recante le “Nuove norme per la bonifica integrale” stabilisce che <<I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi  per l’imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette>>. I contributi dei consorzi di bonifica hanno natura tributaria. (cfr Cassazione Civ. SS,UU. 31/01/2008, n.227; CTP REGGIO EMILIA 23/02/2005, n.3). Per tale ragione, anche la Corte Costituzionale ha affermato che i contributi consortili sono “assimilabili” alle entrate tributarie con riferimento ai profili procedimentali della riscossione coattiva (cfr Corte Cost. 26/02/1998, n. 26). L’art. 59 del R.D. n. 215/1933 prevede che <<I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti. Per l’adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 21>>. La Suprema Corte ha affermato […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »