È legittima la tariffa TARSU per i BED E BREAKFAST assimilata agli alberghi in base alla qualificazione di tale attività nella legge Regionale
La CTP di Palermo accoglieva il ricorso per l’annullamento di un AVVISO TARSU del Comune di Palermo per “erronea ascrizione alla categoria di destinazione d’uso di albergo” di una attività BED E BREAKFAST e la CTR della Sicilia respingeva l’appello del Comune sostenendo che illegittimamente era stata applicata la tariffa per gli alberghi con una assimilazione di fatto non prevista. Nel ricorso per Cassazione, il Comune nel giustificare l’assimilazione dell’attività del B.& B. a quella degli alberghi ai fini della TARSU, ha richiamato le decisioni della Corte secondo cui l’Ente può istituire, ai sensi dell’art. 49 del decr. legisl. n. 22/1997, tariffe differenziate per fasce di utenza, che distinguono l’uso domestico e quello non domestico, previo accertamento dell’uso effettivo dei relativi immobili, essendo rilevante la determinazione catastale, e di tale potere si è avvalso il Comune di Palermo che nel Regolamento TARSU (art. 4, comma 2) ha previsto che “la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata”. La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 5358/2020, della SEZIONE VI, ha rilevato che nell’ambito della normativa statale non si rinviene una qualificazione dell’attività economica dei B.&B., per cui spetta […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza