La maggiorazione dell’imposta di pubblicità per il grande formato dei cartelloni pubblicitari va applicata sull’intera superficie del messaggio


In esito ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE DI MILANO riguardante l’imposta di pubblicità per un CARTELLONE ubicato in pubblica via, impugnato con esito negativo della CTP, confermato dalla CTR in appello, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l’art. 12, comma 4, del decr. legisl. n. 507/1993 va interpretato nel senso la maggiorazione prevista per i messaggi pubblicitari eccedenti i mq. 5,5 e fino a mq. 8,5 va riferita alla SUPERFICIE COMPLESSIVA e non ai singoli SCAGLIONI, cioè TARIFFA BASE per mq 5,5 e MAGGIORAZIONE DEL 50 o 100 PER CENTO sulla parte oltre mq 8,5. La società pubblicitaria ha presentato vari motivi di censura rispetto alla sentenza della CTR della Lombardi, tra i quali appunto il criterio di applicazione della maggiorazione e l’errato calcolo degli interessi. La Cassazione, con l’Ordinanza n. 4083/2020, pubblicata il 18 febbraio 2020, ha rigettato il ricorso, ribadendo quanto ripetutamente affermato in precedenti pronunce della stessa Corte, secondo le quali il legislatore con la norma in questione ha voluto adeguare l’imposizione all’efficacia pubblicitaria dell’intero messaggio, nella considerazione che, più esso è grande più aumenta la sua capacità di suggestionare e convincere i destinatari della pubblicità. Inammissibile è stato, poi, dichiarato […]

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