La pubblicità negli impianti sportivi è esente dall’imposta comunale solo se realizzata direttamente dalla società sportiva dilettantistica
La società concessionaria dell’attività di accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità del Comune di ISEO ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia con la quale è stato ritenuto che l’esenzione dell’imposta prevista per effetto dell’art. 1, comma 407, della Legge n. 211/2004, in relazione all’art. 90 della Legge n. 289/2002, debba valere anche per la pubblicità effettuata su mezzi predisposti dalle società sportive dilettantistiche locati a terzi ai fini di sponsorizzazione ed anche per la pubblicità all’interno dell’impianto sportivo. La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2184/22020, dopo avere proceduto ad una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha dichiarato che la CTR ha erroneamente interpretato il senso della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 128, della Legge n. 266/2005, il quale ha dichiarato che “la disposizione di cui al comma 11-bis dell’art. 90 della Legge n. 289/2002, si interpreta ne senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila post, è esente dall’imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del dec. legisl. n. 507/1993” . La CTR ha infatti […]
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