È nullo l’ATTO DI ACCERTAMENTO non firmato dal Funzionario Responsabile ICI nominato dalla Giunta


Due contribuenti, proprietari della quota indivisa del 50 per cento di un’area fabbricabile all’interno di un Parco in cui insisteva la loro abitazione principale, impugnavano gli AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI notificati dal Comune di DOLZAGO, eccependone la nullità per carenza del potere di rappresentanza dell’ente impositore dei soggetti firmatari e la CTP di Lecco accoglieva il ricorso, mentre la CTR Lombardia accoglieva l’appello del Comune. Nel ricorso per Cassazione, i contribuenti censuravano la sentenza della CTR per avere condiviso le argomentazioni svolte dal Comune senza alcun riferimento al caso concreto, riguardante l’assenza di deleghe o di delibere di Giunta che legittimerebbero il potere impositivo dei soggetti che ebbero a sottoscrivere gli avvisi impugnati. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6697/2020 della V Sezione, ha affermato che nella fattispecie in esame, contestandosi la mancata sottoscrizione di un funzionario designato dalla <giunta o delegato dal Sindaco ai sensi dell’art. 11, comma 4, del decr. legisl.n. 504/1992, ed ha ritenuto di condividere quanto già affermato dalla stessa Corte (sent. n. 7905/2005) secondo cui: “in tema di ici, l’art. 11, comma 4, del decr. legsl. N. 504/1992, a tenore del quale con delibera di giunta comunale è designato un funzionario cui sono […]

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