La Provincia non può ordinare la rimozione di un cartello pubblicitario in area di competenza comunale


Una società pubblicitaria ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del TAR Lombardia concernente la rimozione da parte della Provincia di un cartello pubblicitario collocato in area privata, prospiciente ad una strada provinciale, fuori dal Centro abitato del Comune di Cinisello Balsamo, malgrado l’installazione fosse legittimata da autorizzazione del Comune stesso. . Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1809/2020, della II Sezione, ha ritenuto che il TAR,sulla base della documentazione prodotta dalla Provincia di Milano. ha con ragione dedotto che l’impianto fosse collocato “in area privata ma prospiciente ad una strada provinciale e fuori del centro abitato”, trovandosi il cartellone rimosso in area destinata a stazione di rifornimento a servizio e comunicante con la predetta strada provinciale extraurbana, come risultante dalla Delibera della Giunta Comunale n. 413 del 2001, che aveva proceduto alla riperimetrazione del centro abitato, escludendo dalla delimitazione tutte le strade provinciali. In tale situazione, non poteva non trovare applicazione il secondo periodo del comma 4 dell’art. 23 del Codice della Strada (decr. legisl. n. 285/1992), in virtù del quale la competenza ad autorizzare l’installazione spettava al Comune, previo nulla osta della Provincia . Il Collegio ha poi richiamato il contenuto del comma 13-bis […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »