I requisiti di una cooperativa sociale per godere delle agevolazioni ICI
Una cooperativa sociale srl aveva impugnato l’ACCERTAMENTO ICI 2008 del Comune di SCIACCA relativo ad un immobile in cui la stessa aveva la propria sede e svolgeva la propria attività e la CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR della Sicilia accoglieva l’appello ritenendo di doversi applicare l’esenzione dell’art. 7, c.1, lettera l) del decr. legisl. n. 504/1992 per gli enti non commerciali, svolgendo la cooperativa servizi sociali ed assistenziali (trasporto di persone con handicap e servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili), in quanto la produzione di un volume di affari non costituisce elemento preclusivo dell’esenzione , purchè tale attività non venga svolta in via principale. . Nel ricorso proposto dal Comune la Corte di Cassazione – Sez. VI Civile – con l’Ordinanza n. 7502/2020, ha ritenuto fondati i motivi di censura della sentenza CTR, uniformandosi al principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di ICI, l’esenzione dell’art. 7, comma 1, lettera l) del decr. legisl. n. 504/1993, come modificato dall’art. 39 del D.L. n. 223/2006, presuppone l’esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell’ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l’attività svolta nell’immobile rientri tra quelle previste dal […]
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