Del giudice ordinario e non della Corte dei Conti la giurisdizione per la ripetizione di indebito per violazione del patto di stabilità


La Cassazione ha riaffermato il principio già sancito dalle Sezioni Unite, che ha escluso la sussistenza della giurisdizione contabile qualora oggetto della lite sia la ripetizione di indebito del pubblico dipendente che si sia limitato a percepire le somme indebitamente erogate dall’amministrazione. La vertenza è insorta a seguito dell’opposizione di un dipendente al decreto con il quale il Comune di Borgo San Giacomo aveva ingiunto il pagamento di somme indebitamente percepite per violazione del patto di stabilità, ed il Tribunale di Brescia aveva revocato il decreto, mentre la Corte di Appello riteneva infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, per cui la sentenza veniva impugnata con ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, Sez. III Civile, con l’ordinanza n. 8463 del 5 maggio 2020, ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come nel caso in questione l’oggetto della vertenza non fosse l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sotto il profilo contabile, che avrebbe legittimato la competenza della Corte dei Conti, per cui costituisce un aspetto irrilevante la circostanza che il ricorrente si sia limitato a percepire l’indebita indennità, a prescindere dall’avere  o meno anche contribuito alla violazione del patto di stabilità partecipando in precedenza in qualità di assessore alle […]

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