Presso lo stesso esercizio commerciale possono coesistere più insegne prive di pubblicità lungo il percorso od in vista di autostrade


Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il rifiuto di autorizzazione dell’ANAS alla collocazione di una INSEGNA DI ESERCIZIO motivato sul fatto della contemporanea presenza sullo stesso immobile di altro manufatto, anch’esso privo di pubblicità e, quindi, con le stesse caratteristiche di INSEGNA DI ESERCIZIO. La vertenza è insorta nell’ambito del ricorso proposto dinanzi al TAR LAZIO avverso la negata autorizzazione ad una azienda commerciale per una insegna in vista della S.S:ANAGNINA recante la scritta IKEA ARREDAMENTI, che in un giudizio parallelo il Giudice di Pace di Roma aveva ritenuto non qualificabile come impianto pubblicitario. La II Sezione del Consiglio di Stato, con la  sentenza n.  2780/2020 pubblicata il 30 aprile 2020, ha accolto il ricorso dell’azienda  chiarendo che il contenuto dell’art. 23, comma 7, del Codice della Strada, il quale vieta qualsiasi  forma di pubblicità lungo il percorso  ed in vista delle autostrade e delle strade extraurbane, e dall’altro consente la esposizione delle INSEGNE DI ESERCIZIO purchè autorizzate dall’ente proprietario della strada, reca una linea di confine tra messaggio pubblicitario e mera insegna, ed il messaggio pubblicitario può coesistere con la funzione dell’insegna di esercizio, anche se entrambe le forme risultano assoggettate all’imposta comunale sulla pubblicità ai sensi del […]

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