Di nuovo all’esame delle Sezioni Unite della Cassazione l’applicazione dell’IVA sulla TIA 2


In relazione ad un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con il quale un contribuente ha chiesto la restituzione dell’IVA pagata sulla TIA1 e sulla TIA2 nel periodo compreso fra l’aprile 2003 ed il novembre 2012, la società veneziana di gestione delle risorse idriche ed ambientali ha proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione in appello del Tribunale di Venezia,  sostenendo l’assoggettabilità all’IVA del prelievo, e la III Sezione Civile della stessa Corte con una interlocutoria ha rinviato alle Sezioni Unite per ottenere una pronuncia sulla natura giuridica della Tariffa Integrata Ambientale (c.d. TIA2), di particolare importanza ai fini della soluzione della vertenza. La decisione delle Sezioni Unite, n. 8631 del 7 maggio 2020,  viene ad aggiungersi alla copiosa produzione giurisprudenziale sul tema e rappresenta una presa di posizione chiarificatrice rispetto alle precedenti per le motivazioni che la caratterizzano e per l’elaborato percorso che ha condotto alla pronuncia stessa. Il Giudice di Appello aveva ritenuto non dovuta l’IVA sulla TIA 1 sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 e non dovuta l’IVA sulla TIA2 trattandosi di un prelievo disciplinato secondo i medesimi parametri della TIA1, e dunque avendo anch’essa natura tributaria. La III  Sezione della Cassazione […]

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