La revisione del classamento deve correlarsi al nuovo assetto dei valori di mercato e catastali tra microzone comunali e dimostrare la ricaduta sull’immobile interessato
La CTR Lazio aveva accolto i ricorsi in appello di due contribuenti per AVVISI DI ACCERTAMENTO CATASTALE relativi a due immobili tra loro in connessione, avverso la sentenza della CTP che aveva respinto i ricorsi in primo grado. Le pronunce di appello ritenevano che nell’atto impugnato non erano state poste in luce le ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la modifica del classamento, mancando una adeguata valutazione dei parametri di giudizio relativi a presunti cambiamenti del tessuto urbano intervenuti nel tempo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso le due sentenze della CTR che, riferendosi ad una unica unità immobiliare, sono state esaminate congiuntamente. La Sezione VI della Cassazione, con l’ordinanza n. 8187 del 27 aprile 2020, ha dichiarato priva di fondamento la censura dell’Ufficio ricorrente, avendo dovuto la motivazione dell’accertamento prescindere dalle specifiche caratteristiche dell’immobile ed allinearsi ai presupposti delineati dalle disposizioni normative. La fattispecie in questione è disciplinata dall’art. 1, c. 335, della Legge n. 311/2004, in base al quale la revisione parziale del classamento di unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra valore medio di mercato ai sensi del Regolamento del DPR n. 138/1998 […]
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