L’obbligo di motivare il mancato ricorso al mercato nell’affidamento in house non contrasta con le direttive comunitarie


Il TAR Liguria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, c. 2, del decr. legisl. n. 50/2016, (Codice dei contratti pubblici) nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti debbono motivare il mancato ricorso al mercato nel caso di affidamento di servizi o forniture  ad una società in house dell’Ente. Ad avviso del TAR l’affidamento diretto costituisce una modalità di aggiudicazione di una concessione o di un appalto pubblico a soggetti sottoposti ad uno speciale controllo dell’Ente,  in alternativa alla esternalizzazione mediante l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica, per cui la richiesta di una motivazione volta a giustificare tale scelta imporrebbe all’ente un onere amministrativo più gravoso rispetto a quello strettamente necessario  per l’attuazione della normativa comunitaria.che pone il divieto di introdurre livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi previsti dall’UE. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 100 del 27 maggio 2020, svolgendo una disamina del quadro legislativo vigente, alla luce anche della giurisprudenza amm.va e costituzionale, ha osservato che il  divieto posto dal comma 24-bis dell’art. 14. della Legge n. 246/2006, di introdurre negli atti di recepimento di direttive comunitarie  livelli di  regolazione superiori a quelli minimi  richiesti dalle direttive stesse, va interpretata nella […]

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