Contrasta con la Costituzione la legge della Regione Toscana che riserva un trattamento di favore alle imprese locali per l’affidamento entro i valori sottosoglia comunitaria


Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 10 della Legge Regione Toscana n. 18 del 16 aprile 2019  che,  nella disciplina delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alla soglia minima  comunitaria,  stabilisce : “in considerazione dell’interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie  imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e n tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare”. La norma, ad avviso del ricorrente, si pone in contrasto con l’art. 30, c..1, del decr. legisl. n. 50/”016 (Codice dei contratti pubblici) che impone il rispetto dei principi di libera concorrenza e non discriminazione, mentre la  Regione Toscana ha sostenuto che nelle procedure negoziate l’elevato numero di manifestazioni di interesse comporta notevoli difficoltà ad individuare la riduzione del numero dei soggetti da invitare, né sia possibile in quanto contestato, il ricorso  al sorteggio, per cui la riserva alla partecipazione di una quota non superiore al 50 per cento delle imprese locali, rispetterebbe le disposizioni del codice dei contratti pubblici, coniugando nel contempo […]

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