La distanza dell’impianto di trattamento non incide da sola sulla scelta del Comune per il conferimento dei rifiuti
Il Consiglio di Stato è intervenuto a dirimere la controversia tra la società di gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti ubicato in Castelforte (FR) e la Regione Lazio alla quale era stato chiesto di esercitare il potere di indirizzo e controllo volto a garantire da parte del Comune di SANT’AMBROGO SUL GARIGLIANO il rispetto del principio di prossimità territoriale per il conferimento dei rifiuti urbani presso l’impianto più vicino al luogo di raccolta, mentre in realtà il Comune aveva prescelto un sito gestito da una sua società in house più distante rispetto a quello della ricorrente. Il silenzio della Regione veniva impugnato dinanzi al TAR LAZIO che lo dichiarava improcedibile, per cui veniva proposto appello per la riforma della decisione. Il Consiglio di Stato – Sez. IV – con la sentenza n. 3895/2020, pubblicata il 17 giugno 2020, ha respinto i vari motivi dell’appello ed in particolare quello relativo al nodo essenziale della controversia, consistente nella deduzione che lo smaltimento dei rifiuti debba avvenire obbligatoriamente nell’impianto più vicino al luogo di produzione e raccolta. Il Collegio ha ritenuto del tutto infondata tale asserzione, nella considerazione che il contenuto dell’art. 182 bis del Codice dell’Ambiente (introdotto dall’art. 9, c. 1, del […]
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