Il decreto RILANCIO n. 34/2020 amplia i propri contenuti per effetto della conversione con  legge n. 77 del 17 luglio 2020

23 Luglio 2020
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Le Camere hanno approvato la conversione del decreto n.34/2020  ed il testo  coordinato con la legge n, 77/2020  è stato pubblicato nel  Suppl- Ord. N. 25 della Gazz. Uff. n. 180 del 18 luglio 2020.

Il provvedimento, composto inizialmente da 266 articoli, con gli inserimenti degli artt. Bis-Ter ecc. contiene ora 340 articoli.

Segnaliamo le più rilevanti disposizioni che in materia di entrate  coinvolgono gli enti locali  nella strategia del rilancio delle attività, sia direttamente applicabili, sia tramite adozione di propri provvedimenti nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del decr. Legisl. n. 446/1997.

Art. 106 – comma 3-bis (DIFFERIMENTO TERMINI RELATIVI AL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI)- Viene spostato al 30 SETTEMBRE 2020 il termine per la deliberazione del BILANCIO DI PREVSIONE 2020-2022, giù fissato al 31 luglio, in considerazione delle condizioni di incertezza delle risorse disponibili per gli enti locali.

Tale differimento comporta anche lo spostamento al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020 delle date entro cui le delibere ed i regolamenti concernenti determinati tributi comunali debbono essere inviati telematicamente al MEF (31 ottobre 2020) e pubblicati nel Portale del Federalismo Fiscale (16 novembre 2020) per acquisire efficacia per lo stesso anno di riferimento.

Ovviamente, i regolamenti concernentì aliquote e tariffe debbono rispettare tali termini, mentre quelli contenenti solo disposizioni di carattere ordinamentale non vi soggiacciono ed acquistano efficacia secondo le norme del TUEL n. 267/2000.

Art. 110 – (RINVIO TERMINI BILANCIO CONSOLIDATO) – Viene differito dal 30 settembre al 30 NOVEMBRE 2020 il termine per l’approvazione del BILANCIO CONSOLIDATO 2019 da parte delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali.

Art. 118-ter – ( RIDUZIONE DI TARIFFE E ALIQUOTE ENTRATE LOCALI) – Consente agli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purchè il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Art. 138 – (ALLINEAMENTO TARI E IMU CON IL BILANCIO DI PREVISIONE) – Uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine riguardante l’approvazione del bilancio di previsione.

Art. 177 – (ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO) – Prevede l’abolizione della prima rata IMU, quota Stato e quota Comune, per l’anno 2020, in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e stabilimenti termali, nonché per immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. L’agevolazione è stata estesa anche agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici e manifestazioni.

Art- 180 – (RISTORO AI COMUNI PER LA RIDUZIONE DI GETTITO DEL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA) – Il comma 1 istituisce un FONDO per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno. Con i commi 3 e 4 reca nuove disposizioni concernenti l’applicazione dei suddetti  prelievi, modificando l’art. 4 del decr. legisl. n. 23/2011.

Per effetto di tali modifiche, il  gestore della struttura turistica acquista la qualifica di responsabile del pagamento del tributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (i turisti). Il gestore viene, quindi, sottoposto ad una serie di adempimenti, tra cui l’obbligo della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo, con conseguente applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, (fino al 200 per cento) e/o per omesso, ritardato  o parziale pagamento. Di conseguenza, si spoglia della veste di  agente contabile per le somme incassate e diventa lui stesso obbligato al pagamento. Naturalmente, spetterà al comune apportare al regolamento le necessarie modifiche.

Art. 181- (SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO) -Il comma 1 esonera ,-dal primo maggio al 31 ottobre 2020, gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento di TOSAP o COSAP per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. I commi da 1-bs a 1-quater esonerano dal pagamento di TOSAP e COSAP  i titolari di concessioni o di autorizzazioni commerciali concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche dal primo marzo al 30 aprile 2929. Il comma 2 reca procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni ovvero di ampliamento delle superfici già concesse nel medesimo periodo (quindi, dal primo maggio al 31 ottobre 2020).

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 46 – (MISURE URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI POSTALI) – Reca disposizioni per le consegne postali al fine di contemperare le modalità del servizio con le esigenze di tutela sanitaria previste dalla normativa vigente. Modificando l’art. 108 del decreto legge Cura Italia, estende al 31 LUGLIO 2020 l’ambito temporale delle disposizioni speciali per lo svolgimento del servizio relativo agli invii, applicandolo anche  ai servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative. Viene stabilito che gli operatori postali procedano alle consegne mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma, con successiva immissione del plico nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.

Art. 113 – (RINEGOZIAZIONE MUTUI ENTI LOCALI) – Consente agli enti locali di effettuare, nel corso dell’anno 2020, operazioni di rinegoziazione o di sospensione dei mutui e di altre forme di prestito contratti con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti, anche se in esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Art. 114-bis –(SOSPENSIONE DEI TERMINI E DEROGHE PER ENTI IN RIEQUILIBRIO) – Vengono previste alcune deroghe alla procedura di dissesto e di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, al fine di tenere conto degli effetti dell’emergenza sanitaria. Il comma 1 dispone il rinvio del termine di trenta giorni  per l’impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario a decorrere dal primo gennaio 2021. Per enti locali si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane e le unioni di comuni. Con il comma 2 si chiarisce che le anticipazioni in questione non  comportano il trasferimento di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una copertura di bilancio.

 di Alessio Foligno

LINK – GAZZETTA UFFICIALE – SERIE GENERALE – N.180 DEL 18 LUGLIO 2020– SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25 –  TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020 CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 77 DEL 2020

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