Elementi di valutazione e considerazioni in margine alla sentenza della Corte di Cassazione n.8770 del 12/5/2020 sui contratti derivati degli enti locali
Premessa Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8770/2020, pubblicata il 12 maggio 2020, sono intervenute a decidere su una questione di massima di particolare importanza circa la legittimazione dell’ente locale a concludere contratti derivati, ed ha sancito il principio secondo cui la stipula poteva avvenire solo in presenza di una precisa informazione all’investitore sul valore di mercato (MARK TO MARKET), sui costi impliciti che i derivati incorporano e sulle possibilità che questi vadano in perdita. Il quadro normativo di riferimento –Divieto stipula contratti swap da parte di Enti territoriali L’art. 1.c.572 della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) ha innovato la normativa riguardante il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali,rendendo permanente il divieto per detti Enti di ricorrere a tali strumenti, così come definiti dall’art.1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF ex Dlgs n.58/1998); si fa, inolre, divieto di rinegoziare derivati in essere o stipulare contratti con componenti derivate. –Definizione di contratti derivati Trattasi di contratti non disciplinati nel nostro ordinamento giuridico ma che sono stati creati dalla prassi finanziaria e, solo successivamente, recepiti dalla regolazione del sistema giuridico. Alla categoria di contratti derivati appartengono […]
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