Limiti all’azione di responsabilità dell’Agente della  riscossione su istanza di parte, nella pronuncia della Corte dei conti


In tema di azione di responsabilità nei confronti dell’Agente riscossore non sono ammissibili i ricorsi su istanza di parte (art. 172 c.g.c.) con cui si sottoponga alla cognizione del giudice contabile una vertenza promossa per la rivendicazione di un petitum che, seppur traente origine dal rapporto di dare-avere tra il concessionario e l’ente pubblico impositore, finisca però per esprimere una domanda che trascende il rapporto esattoriale strictu sensu considerato, per involgere profili di domanda ad esso estranei. È quanto affermato dalla Corte contabile calabrese in un giudizio di responsabilità, su istanza di parte ex art. 172 c.g.c., promosso dal Comune di Soverato nei confronti di’AdER per vedersi riconoscere il danno da mancata di riscossione per crediti non riscossi, poiché dichiarati prescritti con sentenze del Giudice di Pace, ma anche la refusione delle spese legali per resistere in detti giudizi e quelle liquidate in favore delle parti vittoriose, nonché l’asserito danno all’immagine. All’esito il Collegio dichiarava ammissibile l’azione su istanza di parte per il danno da mancata riscossione di crediti dichiarati prescritti per inerzia dell’Agente, mentre statuiva per l’inammissibilità di quelle volte alla refusione delle spese di lite e quelle per danno all’immagine. Nel dettaglio, è stato ritenuto legittimo il ricorso […]

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