Non è applicabile l’agevolazione ici prima casa ai coniugi separati di fatto residenti in immobili diversi
In esito al ricorso proposto dal Comune di Novara avverso la sentenza della CTR PIEMONTE confermativa della decisione di primo grado che aveva riconosciuto al contribuente l’agevolazione ICI prima casa, la SEZIONE VI CIVILE della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21611/2020, ha confermato il principio secondo cui, ai fini della spettanza di tale diritto, il contribuente debba provare che l’abitazione costituisce dimora abituale, non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto stesso se tale requisito sia riscontrabile solo per il contribuente e non per il nucleo familiare. Nel caso di specie, il Comune ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decr. legisl. n. 504/1992, in quanto la CTR, decidendo solo sul presupposto di una asserita separazione di fatto, non dedotta dal contribuente, ha ritenuto applicabile il regime di favore anche nella situazione di scissione del nucleo familiare in due immobili diversi, sia pure nello stesso Comune, avendo la residenza anagrafica il contribuente in un appartamento di sua proprietà e la moglie con la figlia in altra abitazione. La Suprema Corte ha ritenuto che la CTR ha male interpretato sia l’istituto del matrimonio, sia il fenomeno sociale della convivenza, della […]
Attenzione!Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!
Per accedere fai click
quiSe non sei abbonato clicca
qui per richiedere l'attivazione di un utenza