L’obbligo della dichiarazione per l’esenzione IMU  non può  essere sostituita dalla  diversa conoscenza da parte del Comune dello stato dell’immobile


In relazione al ricorso proposto dal Comune di Gallarate avverso la sentenza CTR Lombardia avente ad oggetto l’accertamento IMU per gli anni 2013-2014, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata ritenendo che la dichiarazione da parte del contribuente circa,  lo stato degli immobili,  non potesse essere surrogata dalla conoscenza ALIUNDE da parte dell’ente impositore delle condizioni per l’esenzione. Nel caso in questione, il Supremo Collegio, con l’Ordinanza n. 21465 della VI Sezione Civile, pubblicata il 6 ottobre 2020, ha dichiarato che la disposizione dell’art.2 del D.L.n. 102/2013 prevede l’esenzione dell’imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati, tenendo presente che il comma 5 dello stesso articolo subordina il riconoscimento di tale agevolazione solo a seguito di apposita dichiarazione, prevista a pena di decadenza. Non è possibile, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni espressamente considerati, e, quindi, ad avviso della Suprema Corte, è da censurare la motivazione della CTR la quale ha ritenuto non doveroso lo specifico onere dichiarativo da parte del contribuente per il fatto che il Comune fin dalla concessione […]

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