Le operazioni del servizio di parcheggio svolte in regime di concessione sono soggette ad IVA
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Abruzzo relativa ad una cartella di pagamento per Iva ,Irpef, Irpeg ed Irap, notificata ad una società esercente l’attività di gestione e custodia di parcheggi a pagamento svolta in regime di concessione nel Comune di Chieti. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado per tardività della costituzione, mentre la CTR aveva parzialmente accolto l’appello ritenendo tempestiva la costituzione in giudizio ed annullando la cartella relativamente all’Iva nella considerazione che la stessa non fosse dovuta in quanto l’attività svolta nell’esercizio di poteri propri della pubblica amministrazione e, quindi, in esclusione dall’Iva. La Corte di Cassazione – Sez. V Civile – con l’Ordinanza n. 22046/2020, pubblicata il 13 ottobre 2020, ha ritenuto infondati i motivi attinenti alla questione della tempestiva costituzione della società ricorrente nel giudizio di primo grado, in virtù della consolidata giurisprudenza, secondo cui: “ il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da […]
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