Mancato versamento dell’imposta di soggiorno, peculato ex art. 180 del Decreto Rilancio: c’è o non c’è”Abolitio Criminis” ?
In tema di omesso versamento dell’imposta di soggiorno, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con Sentenza 30 ottobre 2020 (ud. 29 settembre 2020), n. 30227 ha affermato che, «a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, non è configurabile il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno». Quanto alle conseguenze della novella in relazione alle condotte antecedenti in mancanza di norme di diritto intertemporale – prosegue la Corte – «siamo in presenza di una modifica delle attribuzioni di un soggetto (il titolare della struttura ricettivo – alberghiera) che opera solamente dall’entrata in vigore della novella e non per il passato». Pertanto, secondo il Supremo Collegio, «si è al cospetto di una successione nel tempo di norme extrapenali in cui, per i fatti anteriori alla novella legislativa, è rimasto inalterato non solo il precetto (art. 314 cod. pen.), ma anche la qualifica soggettiva (art. 358 cod. pen.) la cui sussistenza è richiesta ai fini della punibilità a titolo di peculato»; ne deriva che […]
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