L’immobile di un cittadino residente all’estero può godere la detrazione ma non l’esenzione ICI prima casa


In esito al ricorso proposto da un cittadino italiano residente all’estero  avverso la sentenza della CTR Piemonte, confermativa della decisione di primo grado di rigetto della domanda di rimborso ICI, cui lo stesso riteneva d avere diritto in relazione al proprio immobile  in quanto prima casa e quindi beneficiario della esenzione dal tributo, la Corte di Cassazione, Sez. V Civile, con l’Ordinanza n. 27134/2020, ha deciso di respingere il gravame, sancendo il seguente principio di diritto: “In tema di ICI, l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, prevista dall’art. 1, comma 4 ter, del D.L. n. 16/1993, opera solo ai fini della detrazione di cui all’art. 8, comma 2, del decr. legisl. n. 504/1992, e non anche dell’esenzione introdotta dall’art. 1 del D.L. n. 93/2008.” La motivazione di rigetto del ricorso, ad avviso del Supremo Collegio, trova la propria giustificazione nel richiamo dell’art. 1, comma 4 ter del D.L. n. 16/1993  al decr. legisl. n. 504/1992 il quale stabilisce che: “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 180.000 rapportate al periodo […]

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